LEGGE REGIONALE N. 17 DEL
4-11-1991
|
|||||
Indice:
|
|||||
|
|||||
Il Consiglio
Regionale ha approvato. |
|||||
ARTICOLO 1
L' articolo 13 della Legge Regionale 18 ottobre 1989, n. 21, è così sostituito: 1. Presso il Servizio Assistenza Speciale della Giunta Regionale della Campania è istituito l' Albo Regionale delle strutture residenziali per gli anziani pubbliche e private operanti sul territorio di competenza regionale. 2. L' Albo si articola in due sezioni delle quali una riservata alle strutture pubbliche e l' altra a quelle private. 3. Nell' ambito di ciascuna sezione le strutture saranno classificate per tipologia e cioè : case protette, case albergo, case di riposo, comunità alloggio, centri sociali polivalenti. 4. I soggetti pubblici o privati, titolari di strutture residenziali per anziani, funzionanti o in corso di realizzazione, sono tenuti a far pervenire, per il tramite del Comune in cui ha sede la struttura, all' Assessore Regionale ai Servizi Sociali apposita istanza intesa ad ottenere l' iscrizione all' Albo. 5. Per documentare il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia, i soggetti interessati devono allegare all' istanza gli atti appresso specificati, in originale o copia autentica: 1) la legale rappresentanza - statuto e/ o atto costitutivo - e/ o documentazione equipollente; 2) certificazione antimafia prevista dalle vigenti leggi; 3) progetto esecutivo; 4) concessione edilizia e/ o concessione in sanatoria; 5) certificato di abitabilità per la specifica destinazione della struttura - e/ o certificazione equipollente; 6) certificato di idoneità igienico - sanitaria e relativa autorizzazione sanitaria; 7) certificato di prevenzione incendi o nulla osta provvisorio; 8) adeguamento barriere architettoniche; 9) la corrispondenza ai seguenti parametri di funzionalità : a) assistenza alberghiera completa; b) assistenza tutelare diurna e notturna con rapporto minimo di un addetto all' assistenza di base ogni quattro anziani non autosufficienti; c) assistenza sanitaria di base, comprensiva di prestazioni mediche generiche e infermieristiche, assicurata ventiquattro ore su ventiquattro; d) attività di mobilizzazione; 10) regolamento interno della struttura; 11) tabella dietetica vistata dalla USL competente per territorio; 12) situazione del personale che a qualsiasi titolo presta la propria opera nella struttura; relativa dichiarazione attestante il rispetto delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui trattasi di prestazioni volontarie, nonchè relativa dichiarazione attestante l' osservanza delle norme igienico - sanitarie. 6. Entro centoventi giorni a decorrere dalla data di ricezione dell' istanza, completa di tutta la documentazione di cui al comma precedente, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con proprio decreto, su proposta dell' Assessorato ai Servizi Sociali, dispone l' iscrizione della struttura nella competente sezione dell' Albo delle strutture residenziali per anziani. 7. Il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con proprio decreto, su proposta dell' Assessore ai Servizi Sociali, qualora venga a cessare anche uno soltanto dei requisiti che hanno permesso l' iscrizione all' Albo e nei casi di violazione delle norme previste dalla presente legge, dispone la cancellazione dall' Albo della struttura inadempiente con conseguente stato di illegittimità , previa contestazione dei motivi che determinano il provvedimento e l' assegnazione di un termine non superiore a sei mesi per ripristina lo status quo ante in base al quale era stata concessa l' iscrizione. 8. La Giunta Regionale è autorizzata ad emanare norme relative agli standards per i Servizi previsti dalla presente legge. 9. Avverso la mancata iscrizione o la cancellazione dall' Albo, è data facoltà di ricorso. 10. Le UUSSLL individuano le case protette o le aree protette o i posti residenziali protetti considerando prioritariamente le strutture residenziali gestite da Enti Pubblici. 11. Qualora il fabbisogno di posti residenziali non possa essere soddisfatto dalle strutture di cui al comma precedente, le UUSSLL possono individuare strutture gestite da soggetti privati operanti nel proprio ambito territoriale e funzionanti secondo i principi richiamati dalla presente legge, con le quali si dovranno stipulare convenzioni in conformità a schemi tipo approvati entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale. 12. In riferimento agli ambiti territoriali sprovvisti o carenti di strutture residenziali si possono individuare, in via transitoria, case protette al di fuori del territorio degli stessi ambiti. 13. L' onere economico derivante dagli interventi di cui al precedente capoverso, rimane comunque a carico della USL nel cui ambito territoriale è residente l' assistito. 14. la Regione Campania fissa un indice per posti residenziali in case protette pari al 3,5% della popolazione ultrasessantenne residente negli ambiti territoriali di ciascuna USL. La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. Napoli, 4 novembre 1991
|
indice Campania