LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 4-11-1991
REGIONE CAMPANIA

<< Modifiche dell' articolo 13 della Legge Regionale
18 ottobre 1989, n. 21, recante interventi a favore
degli anziani >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 47
del 18 novembre 1991

Indice:

Articoli della Legge:
1  

 

 

 

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

 

 L' articolo 13 della Legge Regionale 18 ottobre 1989,
n. 21, è  così  sostituito:
1.  Presso il Servizio Assistenza Speciale della Giunta
Regionale della Campania è  istituito l' Albo Regionale delle
strutture residenziali per gli anziani pubbliche e private
operanti sul territorio di competenza regionale.
  2.  L' Albo si articola in due sezioni delle quali una
riservata alle strutture pubbliche e l' altra a quelle
private.
  3.  Nell' ambito di ciascuna sezione le strutture saranno
classificate per tipologia e cioè : case protette, case
albergo, case di riposo, comunità  alloggio, centri sociali
polivalenti.
  4.  I soggetti pubblici o privati, titolari di strutture
residenziali per anziani, funzionanti o in corso di realizzazione,
sono tenuti a far pervenire, per il tramite del
Comune in cui ha sede la struttura, all' Assessore Regionale
ai Servizi Sociali apposita istanza intesa ad ottenere
l' iscrizione all' Albo.
  5.  Per documentare il possesso dei requisiti previsti
dalle norme vigenti in materia, i soggetti interessati
devono allegare all' istanza gli atti appresso specificati,
in originale o copia autentica:
1) la legale rappresentanza - statuto e/ o atto costitutivo
- e/ o documentazione equipollente;
  2) certificazione antimafia prevista dalle vigenti
leggi;
  3) progetto esecutivo;
  4) concessione edilizia e/ o concessione in sanatoria;
  5) certificato di abitabilità  per la specifica destinazione
della struttura - e/ o certificazione equipollente;
  6) certificato di idoneità  igienico - sanitaria e relativa
autorizzazione sanitaria;
  7) certificato di prevenzione incendi o nulla osta
provvisorio;
  8) adeguamento barriere architettoniche;
  9) la corrispondenza ai seguenti parametri di funzionalità :
a) assistenza alberghiera completa;
  b) assistenza tutelare diurna e notturna con rapporto
minimo di un addetto all' assistenza di base ogni quattro
anziani non autosufficienti;
  c) assistenza sanitaria di base, comprensiva di prestazioni
mediche generiche e infermieristiche, assicurata
ventiquattro ore su ventiquattro;
  d) attività  di mobilizzazione;
  10) regolamento interno della struttura;
  11) tabella dietetica vistata dalla USL competente
per territorio;
  12) situazione del personale che a qualsiasi titolo presta
la propria opera nella struttura;  relativa dichiarazione
attestante il rispetto delle norme contrattuali in materia,
fatta eccezione per i casi in cui trattasi di prestazioni
volontarie, nonchè  relativa dichiarazione attestante
l' osservanza delle norme igienico - sanitarie.
  6.  Entro centoventi giorni a decorrere dalla data di
ricezione dell' istanza, completa di tutta la documentazione
di cui al comma precedente, il Presidente della
Giunta Regionale della Campania, con proprio decreto,
su proposta dell' Assessorato ai Servizi Sociali, dispone
l' iscrizione della struttura nella competente sezione dell'
Albo delle strutture residenziali per anziani.
  7.  Il Presidente della Giunta Regionale della Campania,
con proprio decreto, su proposta dell' Assessore
ai Servizi Sociali, qualora venga a cessare anche uno soltanto
dei requisiti che hanno permesso l' iscrizione all' Albo
e nei casi di violazione delle norme previste dalla presente
legge, dispone la cancellazione dall' Albo della struttura
inadempiente con conseguente stato di illegittimità ,
previa contestazione dei motivi che determinano il
provvedimento e l' assegnazione di un termine non superiore
a sei mesi per ripristina lo status quo ante in base
al quale era stata concessa l' iscrizione.
  8.  La Giunta Regionale è  autorizzata ad emanare norme
relative agli standards per i Servizi previsti dalla presente
legge.
  9.  Avverso la mancata iscrizione o la cancellazione
dall' Albo, è  data facoltà  di ricorso.
  10.  Le UUSSLL individuano le case protette o le
aree protette o i posti residenziali protetti considerando
prioritariamente le strutture residenziali gestite da
Enti Pubblici.
  11.  Qualora il fabbisogno di posti residenziali non
possa essere soddisfatto dalle strutture di cui al comma
precedente, le UUSSLL possono individuare strutture
gestite da soggetti privati operanti nel proprio ambito
territoriale e funzionanti secondo i principi richiamati
dalla presente legge, con le quali si dovranno stipulare
convenzioni in conformità  a schemi tipo approvati
entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente
legge, dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta
Regionale.
  12.  In riferimento agli ambiti territoriali sprovvisti
o carenti di strutture residenziali si possono individuare,
in via transitoria, case protette al di fuori del territorio
degli stessi ambiti.
  13.  L' onere economico derivante dagli interventi di
cui al precedente capoverso, rimane comunque a carico
della USL nel cui ambito territoriale è  residente l' assistito.
  14.  la Regione Campania fissa un indice per posti
residenziali in case protette pari al 3,5% della popolazione
ultrasessantenne residente negli ambiti territoriali
di ciascuna USL.
 La presente Legge Regionale sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
 E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Campania.
 Napoli, 4 novembre 1991

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 21 del 1989 Articolo 13

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 21 del 1989 Articolo 13

 

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